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Il DL 111/2011 istituisce il Green pass obbligatorio dal 1° settembre per l’accesso del personale scolastico nell’edificio:

“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.”

Tutto il personale scolastico dovrà essere in possesso di Green Pass che dovrà essere esibito quotidianamente al personale delegato dal Dirigente scolastico in formato cartaceo o in formato digitale (QR code).

La Certificazione verde è rilasciata a seguito:

aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
aver completato il ciclo vaccinale;
essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti
Non sono ammesse autocertificazioni prodotte dal lavoratore in luogo del Green Pass.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esposte è considerato come assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovute retribuzioni né altro compenso o emolumento, comunque denominato. L'ammissione in servizio potrà avvenire solo a seguito di acquisizione della Certificazione verde.

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